Data
Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 6/2022.
Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.
Le azioni di contrasto.
Nel mese di giugno 2022, 3 sono state le amministrazioni diffidate, uno l’esposto notificato all’ANAC.
Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di Tarquinia (VT), al Comune di Brindisi ed al Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico del Friuli Venezia Giulia.
Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:
- Il Comune di Tarquinia (VT) ha pubblicato una manifestazione di interesse per la progettazione preliminare ed esecutiva, nella quale veniva consentita la partecipazione ai soggetti indicati dall’art. 45 del Codice, sennonché, per i servizi di architettura ed ingegneria, gli operatori economici abilitati alla partecipazione sono quelli individuati dall’art. 46, la base d’asta della progettazione preliminare era stata calcolata al lordo dell’iva, infine, sia per la progettazione preliminare, quanto per quella esecutiva, non era stato allegato il calcolo del compenso. Non avendo ricevuto riscontro dall’Amministrazione, si è proceduto con la notifica dell’esposto all’ANAC;
- Il Comune di Brindisi ha bandito una procedura negoziata, nella quale il calcolo del compenso era stato computato prendendo a base di riferimento la categoria E.21, sennonché, il bene oggetto dell’intervento, come si evinceva dal bando, era soggetto alla tutela ex d.lgs. n. 42/2004. Pertanto, la corretta categoria da applicare era la E.22, avente un coefficiente più alto. Tale irregolarità aveva determinato, di conseguenza, un decremento della base d’asta. Si attende che scada il termine concesso prima di adire l’ANAC;
- infine, il Commissario Straordinario del Friuli Venezia Giulia ha inoltrato una lettera di invito, nella quale non era indicato il criterio di aggiudicazione; inoltre, la base d’asta era stata ridotta, a monte, del 30,19%, risultando dunque illegittima. Anche qui si attende che scada il termine concesso, in caso di riscontro negativo si adirà l’ANAC.
Avv. Riccardo Rotigliano
Avv. Giuseppe Acierno