Data
Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 1/2023.
Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.
Le azioni di contrasto.
Nel mese di gennaio 2023, sono state notificate 6 diffide a 4 amministrazioni; 1 l’esposto notificato all’ANAC; 1 il bando annullato ed 1 il bando rettificato.
Si fa riferimento, nello specifico, al Libero Consorzio Comunale di Trapani, al Comune di Brindisi, al Comune di Caltagirone (CT) ed al Comune di Vernio (PO).
Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:
- il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha bandito una procedura aperta, nella quale la base d’asta era incongrua, essendo state omesse numerose voci del d.m. parametri;
- il Comune di Brindisi ha pubblicato una procedura aperta, nella quale il requisito di capacità tecnico-professionale era stato individuato in modo incongruo, essendo stato calcolato sulla base delle somme messe a disposizione dall’Amministrazione e non sulla minor somma preventivabile per la realizzazione dei lavori; inoltre, veniva richiesto, a pena di esclusione la partecipazione, nel gruppo di lavoro, di un archeologo e di un geologo, nonostante il servizio non prevedesse scavi archeologici né, tantomeno, la predisposizione della relazione geologica, infine, la base d’asta era incongrua, stante la mancanza di numerose prestazioni previste nel capitolato, tra le quali, ad esempio, proprio la prestazione dell’archeologo e del geologo. In assenza di un riscontro da parte del Comune si è proceduto con la notifica dell’esposto all’ANAC;
- il Comune di Caltagirone CT) ha pubblicato due avvisi esplorativi:
- nel primo era stata individuata, nel calcolo del compenso, un ID opere diverso da quello indicato negli atti di gara ed avente un coefficiente minore, ciò che ha determinato l’incongruità della base d’asta. Dopo la notifica della diffida, il Comune ha annullato in autotutela l’avviso;
- nel secondo, invece, era indicato l’affidamento con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 2, del Codice, nonostante l’affidamento fosse superiore ai 40.000 euro e, dunque, il spregio al successivo co. 3, lett. b), che prescrive l’affidamento tramite offerta economicamente più vantaggiosa; inoltre, nonostante l’Amministrazione avesse individuato l’ID opere non aveva, poi, proceduto alla necessaria suddivisione degli importi sulla base delle categorie individuate, rendendo, di fatto, impossibile formulare una offerta consapevole, infine, nonostante fosse richiesta anche la progettazione definitiva, il Comune aveva omesso, nel calcolo della parcella, le voci relative alla predetta prestazione, rendendo, dunque, la base d’asta incongrua. Successivamente alla notifica della diffida, l’Amministrazione, accogliendo i rilievi mossi, ha rettificato gli atti di gara;
- infine, il Comune di Vernio (PO) ha bandito due procedure di gara:
- nella prima era previsto che, ai fini della adeguatezza e professionalità dell’offerta, sarebbero stati presi in considerazione solamente i progetti realizzati e collaudati, la base d’asta era stata calcolata su una stima dei lavori errata per stessa ammissione dell’Amministrazione negli atti di gara, infine, veniva richiesta la presentazione di una riduzione nelle tempistiche di consegna (c.d. offerta tempo) che, però, indicava una data ben specifica sulla quale effettuare la riduzione, senza tenere conto che l’affidamento avrebbe potuto intervenire anche successivamente alla data preindicata nella lex specialis, rendendo impossibile la prestazione del professionista aggiudicatario. Si attende che scadano i termini concessi alla Stazione Appaltante prima di adire l’ANAC;
- nella seconda, al pari della prima, era presente la stessa illegittimità concernente i pregressi servizi svolti che avrebbero dovuto anche essere stati realizzati e collaudati, era presente la medesima illegittimità concernente l’offerta tempo e, infine, non erano state indicate le classi e le categorie delle opere da progettare, rendendo impossibile distinguere tra prestazioni principali e prestazioni secondarie. Anche in questo caso, si attende che spiri il termine concesso prima di proseguire con l’azione di contrasto.
Avv. Riccardo Rotigliano
Avv. Giuseppe Acierno